Microchip e documentazione
In Italia è divenuta obbligatoria l’identificazione dei soggetti di specie canina mediante inserimento di microchip, già nel 2006. Ogni Regione ha poi recepito la legge sotto forma di singoli Regolamenti; l’ultimo aggiornamento di tale documento per la Regione Lombardia è il Regolamento Regionale 13 Aprile 2017 N.2.
In tale documento si esplicita l’obbligo, da parte del proprietario della cucciolata, di inserimento del microchip a tutti i cuccioli entro 30 giorni dalla nascita e l’obbligo del Medico Veterinario di inserire il microchip e registrare qualsiasi soggetto ne sia sprovvisto entro 15 giorni dall’inizio del possesso del nuovo proprietario.
Qualora il proprietario del cane rifiutasse l’applicazione del microchip, il Medico Veterinario ha l’obbligo di segnalazione alla sede ATS responsabile della zona.
Con questo Regolamento è stata introdotta anche l’obbligatorietà dell’inserimento del microchip per i GATTI nati a partire dal 1° gennaio 2020, entro 60 giorni dalla nascita o, comunque, prima della cessione a nuovo proprietario.
È importante ricordare che alcune specie di animali, considerate “esotici” o “animali d’affezione non convenzionali”, sono soggette a medesima regolamentazione per l’applicazione di dispositivi di identificazione (eg. furetti) e che, animali appartenenti a specie selvatiche in pericolo di estinzione (eg. Tartarughe), sono soggetti all’applicazione di microchip specifici secondo le regole CITES (dal 1º gennaio 2017 il servizio CITES, facente parte del Corpo forestale dello Stato, è passato al Comando Carabinieri per la tutela della biodiversità dei parchi).
Si consiglia a tutti i nuovi adottanti di verificare sempre la presenza del microchip nei soggetti che verranno scelti e, in mancanza di tale dispositivo, si prega di rivolgersi al Medico Veterinario per ricevere tutte le informazioni a riguardo, prima di formalizzare l’acquisto o l’adozione del nuovo animale.